OGGETTO: Aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di
congedo parentale e congedo parentale a ore di cui all’articolo 1,
comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all’articolo 1,
comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

L’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio
2023), e l’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di
Bilancio 2024), hanno disposto, rispettivamente, l’elevazione dal 30% all’80% della
retribuzione dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di
vita del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di
affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) e l’elevazione
dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione
per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino (o entro
i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque,
non oltre il compimento della maggiore età), elevata all’80% per il solo anno 2024.
Nel richiamare le indicazioni amministrative fornite con le circolari n. 45 del 16 maggio 2023 e
n. 57 del 18 aprile 2024, preliminarmente si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le disposizioni in argomento si applicano anche ai lavoratori
dipendenti di Amministrazioni pubbliche. Si precisa, tuttavia, che per i lavoratori pubblici il
riconoscimento del diritto al congedo e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a
cura dell’Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni
dalla stessa fornite.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica l’avvenuta implementazione della
procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei
lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità

maggiorata. Si precisa che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi
pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.
A tale fine è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere
l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.
La citata circolare n. 57/2024, al paragrafo 3, precisa che: “la previsione contenuta
nell’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, secondo cui la nuova disposizione si
applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in
alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo Testo
Unico, successivamente al 31 dicembre 2023, non è una condizione per il diritto all’elevazione
dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di
decorrenza della nuova disposizione”.
Pertanto, la procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità
o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso
in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022. Nel caso in cui, invece, l’evento
ricada nell’anno 2023, l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31
dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60%
(80% solo per l’anno 2024).
Nel caso in cui, infine, l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1°
gennaio 2024, si applicano le disposizioni della legge di Bilancio 2024 e non è quindi
necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60%
(80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o
paternità (obbligatorio o alternativo).
Il medesimo criterio opera nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione a
quanto previsto dall’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023.
Inoltre, la procedura di acquisizione della domanda è stata modificata consentendo,
attualmente, di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non
più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.
In tale modo si garantisce una maggiore efficienza amministrativa in quanto la definizione delle
domande può seguire l’ordine cronologico di fruizione dei periodi, evitando sovrapposizioni nel
tempo e richieste di modifiche o annullamento di periodi di congedo parentale richiesti e non
fruiti.
L’implementazione effettuata non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la
necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro. A tale
proposito si rammenta, infatti, che il termine contenuto nell’articolo 32 del decreto legislativo
n. 151/2001 prevede un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo
parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

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